La legge di Bilancio ha modificato in maniera significativa la disciplina IVA applicabile alle cessioni di tartufi. In forza della nuova normativa, infatti, si applica:
- L’aliquota IVA ridotta del 5% per le cessioni di tartufi freschi o refrigerati;
- L’aliquota IVA del 10% per le cessioni di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.
Per i raccoglitori occasionali di tartufo, in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o dall’Ente di competenza, è stata introdotta un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari a 100 euro all’anno. Tale imposta deve essere pagata entro il 16 febbraio dell’anno di competenza. L’imposta sostitutiva è dovuta dalle persone fisiche che svolgono attività di raccolta occasionale che percepiscono corrispettivi inferiori ai 7.000 euro annui.